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Poteri Sostitutivi

Comuni e Province sono titolari di funzioni proprie, la Regione può sostituirsi a questi e ad altri enti attuando i poteri sostitutivi ordinari. In pratica – per mezzo di un soggetto terzo, ovvero un Commissario ad acta – esercita per un periodo di tempo limitato, le funzioni amministrative loro attribuite.

Il meccanismo scatta in presenza di inadempimenti da parte dei suddetti enti in merito a funzioni obbligatorie che spettano loro, attuando una sostituzione come detto limitata e parziale che è indirizzata a risolvere il mancato assolvimento da parte dell’ente. La sostituzione prevede innanzitutto l’INIZIATIVA da parte della Regione che corrisponde alla presa d’atto dell’inadempimento.

Quindi c’è la fase successiva dell’ISTRUTTORIA che ne accerta i presupposti e poi la nomina del Commissario ad acta che è il soggetto al quale spetterà attuare l’attività sostitutiva. L’ente interessato può esprimere giustificazioni in mancanza delle quali si attua la procedura di sostituzione dei poteri, preceduta da una diffida a adempiere all’azione disattesa in un tempo ragionevole. In caso l’ente non provveda, inizia l’esercizio dei poteri sostitutivi in via surrogatoria.