Consiglio delle Autonomie Locali

Il Cal

L’articolo 66 dello Statuto della Regione Lazio e la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1, ha attuato l’articolo 123 della Costituzione e introdotto nell’ordinamento regionale il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, e ne ha disciplinato il funzionamento.

Il CAL attua gli strumenti per un confronto istituzionale aperto che comporta concertazione, dialogo e scelte condivise su temi che spaziano dall’economia al sociale, coinvolgendo in modo diretto le realtà locali, le associazioni e gli enti locali tutti.

Oltre ai pareri sulle proposte di legge e proposte di deliberazione consiliare (atti legislativi dunque), il CAL è chiamato ad esprimersi su atti prettamente di governo regionale quali la Legge di Stabilità, i Piani di Programmazione Economica oppure Deliberazioni riguardanti in modo diretto gli enti locali e, elemento importante, su eventuali modifiche allo Statuto regionale. Il CAL, su pareri richiesti da Giunta e Consiglio, può esprimersi formulando proposte adottate in piena autonomia. Riguardo all’attività consultiva del CAL, lo Statuto del Lazio ha dato ampio spazio a questa funzione. Basti pensare al vincolo di parere obbligatorio da esprimere al Presidente della Giunta ogni volta che è chiamato a partecipare ai processi che determinano le regole dei rapporti tra UE, Regione ed enti locali. Di rilievo anche l’espressione di pareri inerenti al potere sostitutivo da parte della Giunta regionale verso gli enti locali.

A questo si aggiungono altri elementi importanti quali la possibilità di poter sollecitare il governo regionale – previa informativa al Consiglio regionale – di impugnare leggi statali o di altre Regioni, oppure di ricorrere alla Consulta o alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee circa eventuali conflitti di attribuzione.

Tra i principali compiti del Cal assume particolare rilevanza il supporto agli enti locali nel rapporto con la Corte dei Conti.

La normativa (art. 7, c. 8 della L. 131 del 5 giugno 2003) ha attribuito al CAL un ruolo di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in ordine all’esercizio della funzione di controllo collaborativo sulla sana gestione degli enti territoriali e sul funzionamento dei controlli interni, affidata alle Sezioni regionali del giudice contabile dalla Legge n. 131 del 5 giugno 2003, al fine di ottimizzare l’azione amministrativa.

Al CAL del Lazio si chiede di svolgere un ruolo di filtro al fine di circoscrivere le ipotesi in cui di una determinata questione posta dagli enti locali debba essere effettivamente investita la Corte dei conti. Secondo la stessa Corte, l’ammissibilità deve essere limitata alle sole richieste di parere che rispondano a due requisiti: uno soggettivo, in relazione alla legittimazione dell’organo richiedente che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 5 giugno 2003 (sindaco o presidente di Provincia, o il commissario) e uno oggettivo, cioè che le richieste abbiano un contenuto di interesse generale e riguardino questioni di contabilità pubblica.