Consiglio delle Autonomie Locali

Organizzazione

Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione,
da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti ai
sensi dell’articolo 3. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro
quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell’organo (Art. 5,
comma 1, L.R. 26 febbraio 2007 n.1 e ss.mm.)

Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i
membri dell’Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da tre
consiglieri segretari. Il Presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, lettera a), è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei
componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto,
con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell’Ufficio di presidenza è
garantita un’equilibrata presenza di entrambi i generi, nonché la rappresentanza dei
comuni non capoluogo (Art. 5, comma 3, L.R. 26 febbraio 2007 n.1 e ss.mm.)

Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del
Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti (Art. 6, comma 4, L.R. 26
febbraio 2007 n.1 e ss.mm.)

Per la validità delle sedute è richiesta in prima convocazione la presenza della
maggioranza dei componenti del CAL e, in seconda convocazione, la maggioranza dei
componenti di cui all’articolo 2, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2007 n.1 e ss.mm. (Art. 6,
comma 3, L.R. 26 febbraio 2007 n.1 e ss.mm.)