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Funzioni

Iniziativa legislativa

Il CAL esercita, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi regionali
approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed
accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale,
conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti
locali con la Regione (Art. 10, comma 1, Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Impugnazioni

Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti,
può proporre al Presidente della Regione l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle
altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale
nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative
garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica,
dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione,
entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte ((Art. 10, comma 3, Legge
regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può
richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto
delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di
cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull’interpretazione del medesimo,
nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 68 dello Statuto (Art. 10, comma 4, Legge regionale
26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Attività propositiva

Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, dello Statuto,
formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali (Art. 10, comma 5, Legge regionale
26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Attività consultiva

Il CAL può invitare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su progetti e
problemi di particolare interesse per le autonomie locali. Statuto (Art. 11, comma 1, Legge
regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Pareri obbligatori

Il CAL esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle
proposte di legge regionale licenziate dalla commissione consiliare competente relative
alla revisione dello Statuto, al bilancio di previsione finanziario, alla stabilità regionale
nonché sul documento di economia e finanza regionale e sugli strumenti di
programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della
Regione; esprime, altresì, parere sulle modifiche alla presente legge e su tutte le altre
questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale Statuto (Art. 11, comma
2, Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)
b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle
proposte di legge licenziate dalla commissione consiliare competente, di conferimento di
funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;
c) esprime pareri facoltativi a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o
di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva
competenza.

Attività di concertazione

L’Ufficio di presidenza svolge attività di concertazione con la Giunta regionale sulle
questioni d’interesse diretto degli enti locali Statuto (Art. 12, comma 1, Legge regionale
26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)

Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame
dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo (Art.
13, comma 1, Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e ss.mm.)