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Regolamento

Approvato nella seduta del 15 luglio 2009

S O M M A R I O

CAPO I      DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Collaborazione con gli Enti locali

CAPO II     ORGANI  DEL CAL E LORO ATTRIBUZIONI
Sezione I     Il Presidente e l’Ufficio di presidenza
Art. 3 Organi
Art. 4 Presidente
Art. 5 Ufficio di presidenza 
Art. 6 Vicepresidenti
Art. 7 Consiglieri Segretari 
Sezione II    L’Assemblea
Art. 8 Composizione e soggetti partecipanti alle sedute
Art. 9 Funzioni
Art. 10 Convocazione
Art. 11 Pubblicità delle sedute
Art. 12 Svolgimento della seduta

Art. 12 bis Svolgimento delle sedute con modalità telematiche in situazioni di emergenza

Art. 13 Validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 14 Modalità di votazione
Art. 15 Processo verbale
Sezione III   La Delegazione per la concertazione
Art. 16 Delegazione

CAPO III    PROCEDURE
Art. 17 Iniziativa legislativa
Art. 18 Adozione dei pareri

CAPO IV   DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 Commissioni
Art. 20 Diritto dei consiglieri all’informazione
Art. 21 Gettoni di presenza
Art. 22 Revisione del regolamento
Art. 23 Assistenza tecnico – normativa
Art. 24 Rinvio al regolamento dei lavori del Consiglio regionale

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
(Oggetto)

1, Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto della Regione, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche, nonché del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, le modalità di funzionamento e l’organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Art. 2
(Collaborazione con gli Enti locali)

1. Il CAL promuove la più ampia collaborazione con tutti gli Enti locali del Lazio e con le loro associazioni ed assicura la massima pubblicità in ordine alle iniziative assunte ed all’attività svolta.

CAPO II
ORGANI DEL CAL E LORO ATTRIBUZIONI
 
SEZIONE I 
IL PRESIDENTE E L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3
(Organi)

1. Gli organi del CAL sono:
a) il Presidente;
b) l’Ufficio di presidenza;
c) l’Assemblea;
d) la delegazione per la concertazione con la Giunta regionale.

Art. 4
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il CAL ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri che ne fanno parte.
2. Il Presidente:
a) convoca l’Assemblea, anche a seguito di richiesta motivata del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti il CAL, e formula l’ordine del giorno delle relative sedute; 
b) convoca e formula l’ordine del giorno delle sedute dell’Ufficio di presidenza;
c) presiede e dirige i lavori dell’Assemblea e dell’Ufficio di presidenza, assicurando il loro buon andamento;d) presiede la delegazione per la concertazione con la Giunta e ne coordina l’attività;
e) nomina il relatore incaricato di predisporre lo schema di parere di cui all’articolo 18;
f) promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli Enti locali del Lazio e convoca, almeno annualmente, l’assemblea plenaria dei Presidenti di Provincia, dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane e di arcipelago;
g) mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale ed i presidenti delle commissioni del Consiglio regionale;
h) richiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente ed a seguito di istanze pervenute in tal senso da parte di amministrazioni provinciali e comunali, il rilascio di pareri in materia di contabilità pubblica;
i) esercita, in collaborazione con l’Ufficio di presidenza, la funzione di indirizzo per lo svolgimento dell’attività da parte della struttura amministrativa di supporto;
l) promuove iniziative per realizzare forme di raccordo con i Consigli delle autonomie locali di altre Regioni;
m) svolge ogni altra funzione e compito a lui assegnati dalla l.r. 1/2007 e dal presente regolamento o comunque necessari ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali attribuite al CAL.

Art. 5
(Ufficio di presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari; le modalità della loro elezione sono disciplinate all’articolo 5, comma 3, della l.r. 1/2007.
2. L’Ufficio di presidenza:
a) predispone le proposte di assegnazione dei fondi, a carico del bilancio  regionale, necessari per consentire un libero ed efficace svolgimento delle funzioni del CAL, da sottoporre all’esame dell’Assemblea; 
b) stabilisce il programma di lavoro del CAL;
c) propone all’Assemblea l’approvazione di schemi di proposte di legge, ai fini dell’esercizio dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 37 dello Statuto regionale;
d) propone all’Assemblea di deliberare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della l.r. 1/2007, al fine di richiedere al Presidente della Regione di ricorrere alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la tutela delle prerogative riconosciute agli enti ed alle comunità locali;
e) propone all’Assemblea di deliberare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della l.r. 1/2007, per richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto regionale degli atti normativi ivi indicati ovvero in ordine all’interpretazione di norme statutarie;
f) propone all’Assemblea i nominativi dei consiglieri da eleggere ai fini della costituzione della delegazione per la concertazione con la Giunta regionale;
g) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, ivi comprese quelle relative all’interpretazione del presente regolamento;
h) svolge ogni altra funzione e compito ad esso attribuiti dalla l.r. 1/2007 e dal presente regolamento.
3. L’Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della seduta, anche via telefax o e-mail. Nei casi di urgenza, l’ordine del giorno della seduta può essere comunicato, ovvero integrato, all’inizio della stessa, in base alle necessità.
4. Nel processo verbale di ciascuna seduta sono indicati esclusivamente i nomi dei partecipanti e le decisioni assunte. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente segretario.

Art. 6
(Vicepresidenti)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 7
(Consiglieri Segretari)

1. I Consiglieri Segretari:
a) tengono nota degli iscritti a parlare nelle sedute dell’Assemblea;
b) sovrintendono alla redazione del processo verbale;
c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all’Assemblea; 
d) procedono all’appello nominale;
e) accertano il risultato delle votazioni;
f) coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Assemblea.

SEZIONE II
L’ASSEMBLEA

Art. 8
(Composizione e soggetti partecipanti alle sedute)

1. L’Assemblea è composta dai quaranta componenti di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 della l.r. 1/2007.
2. Alle sedute dell’Assemblea partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2007.
3. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono assistere alle sedute dell’Assemblea. Qualora lo richieda il Presidente del CAL, sono tenuti ad intervenirvi, senza diritto di voto, ovvero a delegare i rispettivi Vicepresidenti.

Art. 9
(Funzioni)

1. L’Assemblea:
a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, schemi di proposte di legge regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2007;
b) delibera motivatamente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in ordine alle richieste di ricorso di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 1/2007;
c) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, le richieste da sottoporre al Comitato di garanzia statutaria, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2007; 
d) formula proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, dello Statuto regionale;
e) esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere obbligatorio sulle proposte di legge e sugli atti di programmazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2007;
f) esprime, a maggioranza dei due terzi dei componenti, parere obbligatorio sulle proposte di legge di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2007;
g) esprime pareri facoltativi su ogni altra questione, ove previsto dallo Statuto, da leggi regionali ovvero a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza;
h) designa, ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente, un componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
i) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dallo Statuto, dalla legge nazionale e regionale nonchè dal presente regolamento.

Art. 10
(Convocazione)

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche a seguito di richiesta motivata da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), con preavviso di almeno cinque giorni. Nei casi di accertata urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
2. L’ordine del giorno della seduta è allegato all’atto di convocazione. Tali documenti sono trasmessi via fax ovvero via e-mail ai recapiti indicati da ciascun consigliere nonché ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2007. L’ordine del giorno della seduta è sempre inviato anche al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il Presidente del CAL richieda la presenza dell’uno o di entrambi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della suddetta legge, di tale richiesta è fatta menzione nell’atto di convocazione.
3. Ove la richiesta di convocazione provenga da almeno otto consiglieri, lo svolgimento della seduta è fissato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
4. I documenti oggetto di esame da parte dell’Assemblea sono trasmessi per via telematica a ciascun consigliere, nonché agli altri soggetti legittimati ad intervenirvi, in allegato all’avviso di convocazione.

Art. 11
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e si svolgono presso la sede del CAL, in Roma, ovvero in altra sede, nella stessa Città, messa a disposizione dal Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di presidenza può stabilire, in via eccezionale, che l’Assemblea si riunisca in altra località del Lazio, presso un Consiglio provinciale o comunale.

Art. 12
(Svolgimento della seduta)

1. Dopo le formalità di rito, la discussione relativa a ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta ha inizio con l’intervento del relatore. Al termine di tale intervento, il Presidente concede la parola secondo l’ordine di iscrizione a parlare. 
2. La durata di ciascun intervento, ad esclusione di quelli del relatore nonché di quelli dei rappresentanti istituzionali della Regione, non può eccedere, di norma, i cinque minuti.
3. Ciascun consigliere nonché ogni altro soggetto legittimato ad intervenire può prendere la parola una sola volta nella stessa discussione, tranne che per fatto personale e salvo il caso in cui abbia preso la parola per richiami al regolamento o su questioni pregiudiziali o sospensive.
4. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute dell’Assemblea esperti su argomenti specifici, al fine di consentire l’approfondimento di questioni particolarmente complesse oggetto di esame da parte del CAL.
5. Qualora siano state presentate proposte emendative agli atti oggetto di esame e sia esaurita la discussione, l’Ufficio di presidenza esprime il parere complessivo su di esse, dichiarando quali possano ritenersi accoglibili. L’atto così emendato è sottoposto al voto dell’Assemblea.

Art. 12 bis

(Svolgimento delle sedute con modalità telematiche in situazioni di emergenza)

 

1. L’Assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali, in presenza di situazioni di emergenza motivate definite dall’U.d.P. o da organi competenti, si riunisce, opera e delibera in video-conferenza, mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Amministrazione regionale.

2. La partecipazione in video-conferenza è prevista anche nei confronti dei componenti della Giunta regionale, dei Consiglieri regionali e dei Dirigenti e funzionari regionali.

3. A tal fine, la Struttura di supporto amministrativo al Consiglio delle autonomie locali, unitamente all’avviso di convocazione, trasmette l’indirizzo Internet a cui i componenti e gli altri soggetti che intendono partecipare alla seduta in video-conferenza si devono collegare nel giorno e nell’ora stabilita nell’avviso di convocazione.

4  All’inizio della seduta, il Presidente verifica la presenza del numero legale, tenuto conto dei componenti che risultano collegati in via telematica, previa identificazione certa, prende atto inoltre della presenza degli altri partecipanti che si avvalgono della medesima modalità.

5. Conclusa la discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i componenti esprimono il voto per appello nominale e il Presidente dichiara l’esito finale della votazione.

Art. 13
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Salvo i casi per i quali lo Statuto o la legge regionale richiedano maggioranze qualificate, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14
(Modalità di votazione)

1. Il voto è espresso normalmente per alzata di mano; in tal caso è registrato solo l’esito della votazione.
2. Qualora per la validità delle deliberazioni lo Statuto o la legge regionale prevedano maggioranze qualificate, la votazione avviene per appello nominale.
3. Per le votazioni per alzata di mano si presume che l’Assemblea sia sempre in numero legale, salva la facoltà per ciascun consigliere di chiedere la relativa verifica che è immediatamente disposta dal Presidente.

Art. 15
(Processo verbale)

1. Il processo verbale di ogni seduta dà menzione soltanto dei nomi dei presenti, delle deliberazioni, degli atti svolti, con l’indicazione degli argomenti trattati ed i nomi di coloro che hanno partecipato alle discussioni.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. E’ sottoscritto dal Presidente e dal dirigente segretario.

SEZIONE III
LA DELEGAZIONE PER LA CONCERTAZIONE

Art. 16
(Delegazione)

1. Ai fini dell’elezione dei componenti la delegazione incaricata di svolgere l’attività di concertazione con la Giunta regionale, l’Ufficio di presidenza predispone una lista di non più di dieci nominativi composta dai rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) della l.r. 1/2007 nonché dai rappresentanti delle altre categorie, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 1/2007. La proposta è sottoposta all’esame dell’Assemblea che si pronuncia su di essa mediante un’unica votazione.
2. Il Presidente assicura tempestiva informazione ai componenti del CAL circa gli esiti della concertazione.

CAPO III
PROCEDURE

Art. 17
(Iniziativa legislativa)

1. Schemi di proposte di legge regionale relative alle materie di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2007 possono essere presentati da ciascun consigliere. Tali schemi, redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa nella quale siano presenti indicazioni circa eventuali oneri finanziari a carico del bilancio regionale, sono trasmessi al Presidente. 
2. L’Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente, verificata l’ammissibilità dello schema della proposta in base a quanto previsto all’articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2007, delibera la trasmissione all’Assemblea dello schema medesimo.
3. Ciascun consigliere può presentare emendamenti allo schema della proposta di legge fino alle ventiquattro ore precedenti l’orario fissato per la seduta dell’Assemblea. Tale limite non si applica nei confronti dell’Ufficio di presidenza, il quale può presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo cui si riferiscono. 
4. A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli schemi di cui al presente articolo, il Presidente nomina un relatore per gli adempimenti previsti all’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2007.

Art. 18
(Adozione dei pareri)

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria, il Presidente, ricevuta la richiesta di parere ai sensi della normativa regionale, provvede tempestivamente alla nomina, tra i componenti del CAL, di un relatore, cui è assegnato il documento oggetto di esame.
2. Il relatore, consultati i rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) della l.r. 1/2007, trasmette al Presidente, entro il termine da quest’ultimo stabilito all’atto dell’assegnazione, lo schema del parere. Il Presidente provvede al  successivo inoltro del documento all’Assemblea, che delibera in proposito entro i termini stabiliti all’articolo 11, comma 3, della l.r. 1/2007.
3. A seguito dell’adozione del parere da parte dell’Assemblea, il relatore di cui al comma 1 assolve la funzione di illustrarlo alle commissioni competenti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della l.r. 1/2007.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Commissioni)

1. Su proposta dell’Ufficio di presidenza, l’Assemblea può istituire, in numero non superiore a quattro, commissioni competenti in settori organici di materie. In questo caso, le commissioni sono costituite in modo tale che in ciascuna di esse vi sia almeno un rappresentante delle associazioni degli Enti locali e, per quanto più possibile, una rappresentanza delle specifiche tipologie degli Enti locali numericamente proporzionata al totale dei loro rappresentanti nel CAL e, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2007, numericamente proporzionata al risultato ottenuto dalle liste.
2. Qualora istituite, le commissioni svolgono la funzione referente in ordine ad ogni  atto per il quale il Presidente ritenga opportuno acquisire il loro parere. Le modalità di effettuazione dell’attività istruttoria da parte delle commissioni sono disciplinate dalla deliberazione con la quale l’Assemblea ne abbia stabilita la loro istituzione.

Art. 20
(Diritto dei consiglieri all’informazione)

1. Ciascun consigliere, informandone contestualmente l’Ufficio di presidenza, può richiedere all’Amministrazione regionale, e per il suo tramite agli enti ed alle aziende da questa dipendenti o partecipate, informazioni, notizie e documenti relativamente all’oggetto dei provvedimenti in esame da parte del CAL.

Art. 21
(Gettoni di presenza)

1. Ai componenti del CAL è corrisposto un gettone di presenza, nella misura stabilita dalla legge regionale, in base all’accertata presenza in occasione di sedute regolarmente convocate, anche nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto per la loro validità

Art. 22
(Revisione del regolamento)

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente proposte di modifica al presente regolamento. Le fasi successive del procedimento sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, nelle parti applicabili.
2. Le modifiche sono approvate con le stesse modalità stabilite per l’approvazione del  regolamento.

Art. 23
(Assistenza tecnico-normativa)

1. La struttura di supporto fornisce l’assistenza tecnico-normativa agli organi del CAL nel corso delle loro rispettive sedute.

Art. 24
(Rinvio al regolamento dei lavori del Consiglio regionale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento, ove possibile, ai principi desumibili dalle disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale che disciplinano analoghi aspetti.