Il Consiglio delle autonomie locali
L'art. 123 della Costituzione prevede l'esistenza in ogni Regione del Consiglio delle autonomie locali, che deve essere oggetto di disciplina da parte dello Statuto.
Lo Statuto della Regione Lazio, all'art. 66, definisce il CAL "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione", stabilendo che sia istituito presso il Consiglio regionale.
Il CAL, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi.
Con la legge regionale 1/2007 č stata data attuazione alle norme statutarie che riguardano il CAL, ed in particolare sono state determinate la composizione dell'Organo - complessivamente 40, tra membri di diritto e membri di natura elettiva - nonché le funzioni ed i compiti che č tenuto a realizzare.
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